Apertura di una consultazione: Dipartimento federale di giustizia e polizia
Berna, 12.08.2026 — Modifica dell’ordinanza n. 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2)
Con l’entrata in vigore della legge federale sul pacchetto di alleggerimento 2027 per il bilancio federale il 1° gennaio 2027, i Cantoni non riceveranno più forfait globali per le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di soggiorno, poiché la durata delle sovvenzioni per il rimborso dei costi dell’assistenza sociale per tutte le persone nel settore dell’asilo e dei rifugiati è fissata a cinque anni. Vengono quindi meno i presupposti per l’imposizione da parte della Confederazione ai Cantoni di disposizioni relative all’ammontare delle prestazioni di assistenza sociale per le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di soggiorno, come previsto dal diritto vigente all’articolo 3 capoverso 1 dell’OAsi 2. Di conseguenza, all’articolo 3 capoverso 1 dell’OAsi 2 va soppressa la parità di trattamento in materia di assistenza sociale tra le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di soggiorno e la popolazione indigena. Ai fini dell’economia amministrativa, nell’OAsi 2 vanno inoltre create le basi per il forfait di aiuto d’urgenza in caso di futura revoca dello status di protezione S.